STATUTO DELLA SCUOLA

ATTO COSTITUTIVO – REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaotto , il giorno 18 del mese di novembre tra i Sigg.ri:

  • Roberto Monarca
  • Giulio Starnini
  • Enrico Giuliani

con il presente atto, a valere per ogni effetto di legge, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1
E’ costituita fra i suddetti signori un Associazione non lucrativa di denominata, “Scuola di formazione permanente in medicina e sanità penitenziaria – Simspe Onlus” con sede in Viterbo Via S. Maria della Grotticella 65/B.

ART. 2
L’Associazione non ha scopo di lucro. Scopo principale ed esclusivo dell ‘ Associazione è di operare per finalità di solidarietà sociale nell’ambito della formazione con particolare riferimento a quella rivolta in favore delle persone detenute, del personale delle aziende sanitarie locali , ospedaliero pubblico e privato nonché del personale penitenziario a qualsiasi livello.
La Scuola favorisce la divulgazione delle conoscenze attraverso corsi, convegni, congressi riconosciuti anche quali eventi E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) con finalità didattiche ed educative con particolare riferimento all’ambito sanitario. Collabora con tutti gli enti preposti alla formazione quali Università, Istituti di ricerca, enti pubblici e privati che si occupino di ricerca, formazione e/o didattica.
Le attività sanitarie e socio-sanitarie così come indicate sono esercitate esclusivamente per finalità di solidarietà sociale; in ogni caso non potrà svolgere attività che non siano espressamente previste dalla norm ativa vigente per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3 La durata dell’Associazione è fissata fino al 2100 , salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi dall’Assemblea dei Soci con il voto favore vole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

ART. 4 I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento delle finalità istitu zionali dell’Associazione culturale sono costituiti da :
a) quote di ammissione dei soci e contributi annuali che potranno essere richiesti in relazione alle neces sità di funzionamento dell ‘ associazione ;
b) erogazioni liberali dei soci;
c) eventuali contributi di Enti Pubblici e di qualsiasi altro genere;
d) eventuali donazi oni e lasciti ;
e) introiti di eventuali manifestazioni e delle altre attività contemplate all ‘art. 2).
La determinazione della ‘ quota sociale per 1’anno in corso verrà stabilita direttamente dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione.

ART. 5 Le norme sull ‘ordinamento, sull ‘amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli asso ciati e le condizioni della loro ammissione, sono riportate nello Statuto sociale.
I poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sono affidati al Consiglio Direttivo, fra cui il Presidente eletto come da statuto. La rappresentanza legale dell’associazione davanti ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.
A comporre il primo Consiglio Direttivo, che resterà in carica fino a revoca o dimissioni, i soci fondatori nominano i signori:

  • Roberto Monarca -Presidente
  • Giulio Starnini – Consigliere
  • Enrico Giuliani – Consigliere

Tutti i designati accettano.
L’assemblea dei soci potrà eleggere un Collegio Sindacale qualora si verificassero i presupposti di legge e in ogni altro caso ve ne incorresse l’esigenza.
Il suddetto atto e lo Statuto allegato vengono approvati da tutti fondatori.
F.to i soci Fondatori

  • Roberto Monarca
  • Giulio Stamini
  • Enrico Giuliani

 

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

 ORGANIZZAZIONE

ART. 1
E’ costituita l’associazione culturale senza fini di lucro denominata

“SCUOLA DI FORMAZIONE PERMANENTE IN MEDICINA E SANITA’ PENITENZIARIA -SIMSPE ONLUS”

con sede in Viterbo, Via Santa Maria della Grotticella, 65/b.

ART.2
L’associazione non ha scopo di lucro. Scopo principale ed esclusivo dell’ Associazione è di operare per finalità di solidarietà sociale nell ‘ambito della formazione con particolare riferimento a quella rivolta in favore delle persone detenute, del personale delle aziende sanitarie locali, ospedaliero pubblico e privato nonché del personale penitenziario a qualsiasi livello. La Scuola favorisce la divulgazione delle conoscenze attraverso corsi, convegni, congressi ricono sciuti ANCHE quali eventi E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) con finalità didattiche ed educative con particolare riferimento all ‘ambito sanitario.
Collabora con tutti gli enti preposti alla formazione Quali Università, Istituti di ricerca, enti pubblici e privati che si occupino di ricerca, formazione elo didattica .
Le attività sanitarie e socio-sanitarie così come indicate sono esercitate esclusivamente per finalità di solidarietà sociale; in ogni caso non potrà svolgere attività che non siano espressamente previste dalla normativa vigente per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.3 L’Associazione ha sede in Viterbo in Via Santa Maria della Grotticella 65/b e può operare su tutto il territorio nazionale ed internazionale, nel rispetto delle norme vigenti . Ha durata sino al 31 /1212100.

ART.4 L’Associazione potrà partecipare sia ad altri organismi già costituiti, sia alla costituzione di altri Enti aventi finalità non incompatibili con quelli dell’ Associazione.

 

FONDO COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 5 Il fondo comune è costituito da mobili ed immobili che l’associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire; in caso di scioglimento dell’ Associazione per qualsiasi causa/motivo, il patrimonio verrà devoluto per intero ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) ovvero a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione prevista dalla normativa vigente in materia.

ART. 6 Le entrate sono costituite da:
a) quote di ammissione dei soci fondatori ed ordinari;
b) contributi mensili (e/o annuali) ed erogazioni liberali dei soci;
c) eventuali contributi di Enti/Aziende Pubbliche e priovate;
d) introiti di manifestazioni e/o di eventuali sottoscrizioni;
e) entrate derivanti da eventuali lasciti o donazioni;
f)contributi annuali da parte di aziende pubbliche e private.
La Scuola si impegna a devolvere alla” Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria Onlus” di cui è partner privilegiato, in caso di avanzi al netto delle spese sostenute per le attività statutarie un importo minimo di € 100,00 per ogni partecipante annuale agli eventi organizzati da suddetta Scuola, salva diversa determinazione da parte dell’assemblea.
In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, anche in forme indirette, fra gli associati a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che per legge , statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART.7 L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposta dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo, ed il bilancio preventivo del successivo esercizio. Il bilancio preventivo è annuale, con possibilità di pre visioni pluriennali di spese e deve essere approvato con delibera dell ‘ Assemblea: Il Bilancio consuntivo ed il conto economico sono presentati all’assemblea entro il 30 del mese di aprile con relazioni degli amministratori.
Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi di riserva e capitale.

ART. 8 Soci dell ‘ Associazione possono essere tutte le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche e private.

ART. 9 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, che si riserva insindacabilmente di deliberarne o meno l’ammissione, specificando :
a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, cittadinanza, codice fiscale e professione;
b) il numero delle quote sociali che si propone di sottoscrivere; c) di conoscere ed accettare lo statuto social e, le sue eventuali modificazioni regolarmente approvate e l’eventuale regolamento interno .
Deve altresì impegnarsi a versare la quota di ammissione e i contributi mensili (o annuali) di cui all ‘art. 6, letto a), b) del presente statuto.

ART.10 I soci che non presenteranno per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota mensile (o annuale) di associazione e non potranno comunque avanzare diritti sul fondo comune dell’ Associazione.
È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità delle quote degli associati per atto tra vivi e sono vietate le rivalutazioni delle stessa.

ART. 11 Le categorie dei soci, disciplinati uniformemente, sono le seguenti :
a) Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva dell’ Associazione;
b) Soci Ordinari: coloro che pagano la quota di ammissione e il contributo mensile (o annuale) stabilita dall’ Associazione.
c) Soci Sostenitori: coloro che, contribuiscono con erogazioni liberali di importo superiore ai contributi annui fissati dal Consiglio Direttivo.

ART. 12

1)Tutti i soci hanno pari diritti a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall’ Associazione. ed a frequentare i locali dell’ Associazione medesima, secondo le modalità stabilite ad un apposito regolamento interno.

2)Nelle assemblee a ciascun socio spetta un voto, anche per delega, a condizione che abbia raggiunto la maggiore età e, all’atto della convocazione, sia in regola con il pagamento delle quote associative.
3)Tutti i soci possono essere eletti alle cariche associative;
4) Hanno diritto, ovvero sono tenuti, a prestare lavoro preventivamente concordato per il perseguimento delle finalità sociali;
5) Hanno diritto a recedere dall’appartenenza all’ Associazione;
6)Sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a versare la quota annuale.

ART. 13 La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità.
La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, la indegnità verrà sancita dall’ Assemblea dei soci.

 

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

ART 14 Organi dell’ associazione sono:
a) Assemblea Generale dei soci;
b) Il presidente e il Vice Presidente;
c) Il segretario/tesoriere
e) il Consiglio Direttivo

ART. 15 L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta entro il 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione del bilancio preventivo e per l’esame del rendiconto consuntivo.
1)La convocazione dell ‘Assemblea avviene su iniziativa del Presidente, su delibera del Consiglio direttivo, su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto e deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla delibera o alla richiesta.
2)La convocazione, con l’ordine del giorno, la data e la sede dell ‘assemblea deve essere comunicata ai soci almeno cinque giorni prima della sua effettuazione, con qualsiasi mezzo utile.
3)Trascorsa un ‘ora da quella indicata nell ‘avviso di convocazione, L’Assemblea è validamente costituita con la presenza del Presidente od almeno il Vice Presidente, e di qualsiasi numero di soci.
4) L’assemblea ha tutti i poteri consentiti ad eccezione di quelli riservati all’ Assemblea straordinaria od al Consiglio direttivo.
5) L’Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dello Statuto associativo , sul trasferimento di sede, sulle fusioni e scissioni e lo scioglimento con messa in liquidazione dell’Associazione.

ART. 16 Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci In regola nel pagamento della quota mensile (e/o annuale) dell’Associazione.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo salvo , in questo caso , per l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

ART. I7 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, lo stesso è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall ‘art. 21 C.c.

ART. 18 Il Consiglio direttivo viene eletto la prima volta in sede di costituzione e succes sivamente dall ‘Assemblea generale dei soci.
a) I membri del Consiglio direttivo sono eletti fra i soci a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice durano in carica 3 anni e sono rieleggibili; il Consiglio nomina nel proprio seno il Segretario/Tesoriere ed il Direttore Didattico. Nell ‘ipotesi di dimissioni o recesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sostituzione chiedendo convalida alla prima Assemblea.
b) Il Consiglio direttivo è l’organo che amministra l’Associazione con tutti i conseguenti poteri , propone all’ Assemblea il preventivo e l’importo delle quote associative, nonché redige il rendiconto consuntivo. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza e, in caso di parità dei voti espressi , prevale il voto del presidente.
c) Il Consiglio direttivo è competente per le delibere in ordine all’ammissione dei soci Ordinari e Sostenitori, per tutte le delibere di carattere economico e finanziario.
d) I componenti del Consiglio direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall’Associazione.

ART.19 a) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ Associazione nel confronti dei terzi. Egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti , giudizi , nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti Pubblici e privati.
b) Il Presidente può designare un Vicepresidente nell ‘ambito del Consiglio direttivo che lo sostituisca in caso di sua assenza od impedimento temporaneo. In caso di impedimento definitivo , il Consiglio direttivo decade ed il Vicepresidente, quale sostituto del Presidente, convoca l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio nei successivi trenta giorni . Il Vicepresidente assume le funzioni di Dirigente responsabile.
c) Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio direttivo nel proprio ambito; dura in carica per un triennio e può essere riconfermato nella carica.
d) 11 Presidente ave non abbia provveduto a designare, nell’ambito del Consiglio, un Vice Presidente potrà designare qualsiasi componente del Consiglio, quale Dirigente Responsabile.

 

SCIOGLIMENTO

ART. 20 Lo scioglimento del!’ Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall’ Assemblea generale dei soci, la quale determinerà anche la destinazione .del fondo. comune, disponibile al momento dello scioglimento, a favore di altro organismo avente finalità analoghe ovvero di pubblica utilità non avente finalità di lucro fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.2I Per tutto quanto non specificatarnente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.
F.to i soci Fondatori

  • Roberto Monarca
  • Giulio Stamini
  • Enrico Giuliani
N

Pubblicazioni Scientifiche

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N

Editoriali

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