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Maria Grazia Floris
19/05/2011

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Bozza del disegno di legge “Alfano” sulla esecuzione delle pene presso il domicilio e messa alla prova

L’articolo 1 del disegno di legge contiene nuove disposizioni per l’esecuzione delle pene detentive non superiori a dodici mesi in luoghi esterni al carcere (abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura,assistenza e accoglienza). Secondo stime del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, nel settembre 2009, circa il 32% dei detenuti cd. definitivi scontavano pene residue non superiori a un anno e questo numero è costantemente in crescita (erano circa il 25%, nel giugno 2007; il 31%, nel giugno 2008).
Questo fenomeno determina una condizione di disagio che, da una parte, espone lo Stato italiano alle condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione del divieto di trattamento inumano e degradante sancito dall’art.3 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo (Corte Edu, sentenza 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia); dall’altra, non consente una piena attuazione della funzione rieducativa della pena (art.27 della Costituzione).
Di qui la necessità di accompagnare il piano di adeguamento infrastrutturale delle carceri con norme che consentano di eseguire le pene più brevi anche in luoghi diversi dagli istituti penitenziari, fermo
restando il principio che la detenzione, anche se breve, va comunque eseguita e non può essere sospesa se non nei casi previsti dal codice di procedura penale e dalle leggi di ordinamento penitenziario.

03/03/2009

Maria Grazia Floris
Author: Maria Grazia Floris

Medico chirurgo

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