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Maria Grazia Floris
11/05/2011

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTO il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 recante norma per il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419”;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

VISTO in particolare l’articolo 2, comma 283 della citata legge n. 244 del 2007 che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al citato decreto legislativo n.
230 del 1999, comprensivo dell’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari minorili, nei centri di prima accoglienza e negli ospedali psichiatrici giudiziari, prevede che con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministeri della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, afferenti alla sanità penitenziaria;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data …;
ACQUISITA l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data …; SULLA PROPOSTA del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

DECRETA
Art. 1 (Ambito operativo)
1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell’art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali afferenti alla sanità penitenziaria.

Art. 2 (Trasferimento delle funzioni sanitarie)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono trasferite alle Regioni tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche sia per i tossicodipendenti e per i minori affetti da disturbi psichici delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica dei detenuti di cui all’articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché per il collocamento nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all’art. 24
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall’autorità giudiziaria. Le Regioni assicurano l’espletamento delle funzioni trasferite con il presente decreto attraverso le Aziende sanitarie ricadenti nel proprio ambito di competenza.
2. Nell’assolvimento delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, le Regioni disciplinano gli interventi da attuare attraverso le Aziende sanitarie in conformità ai principi definiti dalle linee guida di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3 (Trasferimento dei rapporti di lavoro)
1. Tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato relativi all’esercizio delle funzioni sanitarie svolte nell’ambito del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, sono trasferiti alle Aziende
sanitarie del Servizio sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili di riferimento .
2. I rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740,
sono trasferiti dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, alle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili di riferimento,
mantengono la stessa tipologia e durata e continuano ad essere interamente disciplinati alla legge 9 ottobre 1970, n.740. Tali rapporti a tempo determinato, sono prorogati per la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il personale dipendente, appartenente al personale di ruolo del Ministero della giustizia, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al Servizio sanitario nazionale, viene trasferito e inquadrato nel ncorrispondente profilo del personale delle aziende sanitarie sulla base della tabella di equiparazione di cui all’allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto, nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili di riferimento.
Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale.
Il servizio maturato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche economiche e previdenziali.
4. Il personale dipendente del Ministero della giustizia privo dei requisiti necessari per l’accesso al Servizio sanitario nazionale viene inquadrato in appositi ruoli ad esaurimento definiti in sede di contrattazione collettiva del comparto “sanità “ delle aree della dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale.
5. Al personale con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’amministrazione centrale del Ministero della giustizia è consentita la facoltà di optare tra le aziende sanitarie in ambito provinciale cui sono trasferite le funzioni sanitarie di cui all’articolo 2 del presente decreto.
6. In fase di prima applicazione del presente decreto, al fine di garantire la continuità dell’assistenza psicologica di osservazione e di trattamento svolta dai professionisti esperti in psicologia ai sensi dell’articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’Amministrazione penitenziaria stipula, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposite convenzioni della durata di dodici mesi, con le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale
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nel cui territorio sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili di riferimento, secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
7. I rapporti di lavoro trasferiti ai sensi del presente articolo al Servizio sanitario nazionale sono specificamente indicati nelle rispettive tabelle cui all’allegato C che costituisce parte integrate del presente decreto.

Art. 4 (Trasferimento delle attrezzature e beni strumentali)
1. Le attrezzature, gli arredi, i beni strumentali di proprietà del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, così come elencati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in apposito inventario redatto dal Ministero della giustizia e trasmesso alle singole Regioni e da esse convalidato con apposito atto formale, vengono trasferiti, in base alle competenze territoriali, alle Aziende sanitarie locali. I suddetti beni entrano a far parte del patrimonio delle Aziende sanitarie locali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e vengono sottoposti al regime giuridico di cui al citato art. 5.
2. I locali adibiti all’esercizio delle funzioni sanitarie così come elencati in apposito inventario alla data del 31 dicembre 2007 redatto dal Ministero della giustizia e trasmesso alle singole Regioni e da esse convalidato con apposito atto formale sono messi a disposizione a titolo gratuito, per l’utilizzo da parte delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale nel cui territorio sono ubicati gli istituti penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli inventari dovranno includere anche i locali già utilizzati gratuitamente dalle aziende sanitarie per attività connesse alle patologie da dipendenza e per la custodia
attenuata dei tossicodipendenti.

Art. 5 (Ospedali psichiatrici giudiziari e case di cura e custodia)
1. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, sono trasferite alle Regioni le funzioni sanitarie afferenti agli Ospedali psichiatrici giudiziari ubicati nel territorio delle medesime. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali sono trasferiti, con le modalità di cui all’articolo 4, alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti. Le Regioni disciplinano gli interventi da attuare attraverso le aziende sanitarie, in conformità ai principi definiti dalle linee guida di cui all’allegato D che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 6 (Trasferimento risorse finanziarie)
1. Ai fini dell’esercizio da parte del Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite al Fondo sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l’anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l’anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010.
2. In fase di prima applicazione del presente decreto le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono ripartite tra le Regioni e Province autonome, sulla base anche della tipologia delle strutture penitenziarie e dei servizi minorili presenti sul territorio di competenza, nonché dei flussi di accesso ai medesimi, secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7 (Rapporti di collaborazione)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome,sono definite le forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza e sono regolati i rapporti di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario, anche in materia di
patologie da dipendenza.

Art. 8 (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro della salute
Il Ministro della giustizia

16/02/2008

Maria Grazia Floris
Author: Maria Grazia Floris

Medico chirurgo

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