Milano, 1 settembre 2014 – La nota trasmessa dalla FISM (Federazione Nazionale delle Società Medico Scientifiche) cui SIMSPe è associata, relativa alla recentissima sentenza del Tribunale di Milano circa il tema complesso della responsabilità medica, consente una più serena riflessione su questa problematica, soprattutto quando valutata in ambito penitenziario, nel quale le dinamiche intrinseche del sistema influiscono, spesso e non in maniera limitata, sul regolare sviluppo delle procedure sanitarie. E già questo aspetto è un limite, credo invalicabile, del c.d. “contratto sociale” quando e se ritenuto oggettivo solo per il personale sanitario.
Pur senza voler entrare nel merito delle complesse valutazioni giurisprudenziali e delle motivazioni del Giudice del Tribunale di Milano, una lettura di massima si presta ad alcune considerazioni, di impatto significativo per il nostro quotidiano lavoro, sempre più fonte di problematiche anche legali con aspetti di richieste risarcitorie.
L’interpretazione del Decreto Balduzzi da parte del Tribunale di Milano, oltre il problema del rispetto delle linee guida e delle buone prassi, ha posto l’attenzione sulla considerazione della natura extracontrattuale del rapporto medico-paziente, con il trasferimento a quest’ultimo dell’onere della prova della eventuale malpractice. Proprio questo aspetto non può che rendere più sereni gli operatori sanitari che affrontano ogni giorno la sfida della tutela della salute in carcere.
E’ quindi fondamentale che all’interno dei servizi aziendali per la salute in carcere lo sviluppo di ogni procedura sanitaria registri in maniera formale e precisa ruolo ed azioni di ogni parte cui, per mandato istituzionale, è affidato il paziente-detenuto. Le nostre cartelle-diario devono essere uno specchio leggibile e chiaro di ogni passaggio, in positivo ed in negativo, della storia clinica della persona temporaneamente affidata alle nostre, ma non solo, attenzioni professionali. Alla luce della sentenza portata oggi alla nostra attenzione, mi sento di segnalare che solo così l’eventuale peso delle responsabilità oggettive non potrà più essere attribuito ai soli operatori sanitari, quando eventi indipendenti dalla loro azione possono condizionare eventuali criticità sanitarie.
Dott. Luciano Lucana – Vice-Presidente SIMSPe-ONLUS
In allegato:
– Importante nota FISM sulla responsabilità medica
– Sentenza del Tribunale Civile di Milano