Premessa
Nell’ambito degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione in favore dei detenuti affetti da
disturbi mentali, un programma specifico deve essere attivato per gli Ospedali psichiatrici giudiziari
(OPG), strutture di internamento che ospitano soggetti con patologie psichiatriche, tutti autori di reato,
ma con posizioni giuridiche eterogenee.1
Le azioni principali che devono essere considerate in tale programma riguardano da un lato
l’organizzazione degli interventi terapeutico riabilitativi, dall’altro la previsione di specifiche
indicazioni affinché il passaggio di competenza delle funzioni sanitarie al Servizio Sanitario Nazionale
si modelli su un assetto organizzativo in grado di garantire una corretta armonizzazione fra le misure
sanitarie e le esigenze di sicurezza. Per tale scopo è necessaria una costante collaborazione fra
operatori sanitari, operatori dell’Amministrazione della Giustizia e la magistratura.
E’ da sottolineare che il successo del programma specifico per gli OPG è strettamente connesso con la
realizzazione di tutte le misure e azioni indicate per la tutela della salute mentale negli istituti pena,
con particolare riferimento all’attivazione , all’interno degli istituti, di sezioni organizzate o reparti,
destinati agli imputati e condannati, con infermità psichica sopravvenuta nel corso della misura
detentiva.
In coerenza con il dettato costituzionale, la legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario
nazionale, all’articolo 2, punto 8, lettera g) pone come obiettivo “ la tutela della salute mentale,
privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in
modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificità delle misure
terapeutiche, e da favorire il recupero e il reinserimento sociale dei disturbati psichici”
L’ambito territoriale costituisce, dunque, la sede privilegiata per affrontare i problemi della salute,
della cura, della riabilitazione delle persone con disturbi mentali per il fatto che nel territorio è
possibile creare un efficace sinergismo tra i diversi servizi sanitari, tra questi e i servizi sociali, tra le
Istituzioni e la comunità per il fine fondamentale del recupero sociale delle persone.
Il principio di territorialità è parte integrante dello stesso ordinamento penitenziario che all’articolo 42
stabilisce che “ nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in
istituti prossimi alla residenza delle famiglie”.
Per tutte queste ragioni, il principio di territorialità costituisce il fondamento che motiva il decentramento degli OPG e rende possibile la differenziazione nella esecuzione della misura di sicurezza, come del resto hanno sanzionato le sentenze della Corte costituzionale che non legano l’applicazione della misura di sicurezza in modo univoco ed esclusivo all’OPG.2
1. internati prosciolti per infermità mentale (art. 89 e segg. c.p.) sottoposti al ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario in quanto socialmente pericolosi (art. 222 c.p.),
2. internati con infermità mentale sopravvenuta per i quali sia stato ordinato l’internamento in ospedale psichiatrico
giudiziario o in casa di cura e custodia (CCC) (art. 212 c.p.),
3. internati provvisori imputati, in qualsiasi grado di giudizio, sottoposti alla misura di sicurezza provvisoria in
ospedale psichiatrico giudiziario, in considerazione della presunta pericolosità sociale ed in attesa di un giudizio
definitivo (art. 206 c.p., 312 c.p.p.)
4. internati con vizio parziale di mente, dichiarati socialmente pericolosi ed assegnati alla casa di cura e custodia,
eventualmente in aggiunta alla pena detentiva, previo accertamento della pericolosità sociale (art. 219 c.p.)
5. detenuti minorati psichici (art. 111 D.P.R. 230/2000, Nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento
penitenziario)
6. detenuti condannati in cui l’infermità di mente sia sopravvenuta durante l’esecuzione della pena (art. 148 c.p.)
7. detenuti dei quali deve essere accertata l’infermità psichica, per un periodo non superiore a 30 giorni (art. 112 c.2
D.P.R. 230/2000 – Nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario).
Le azioni
In una prima fase, a passaggio di competenze avvenuto, la responsabilità della gestione sanitaria degli
OPG è assunta dalle Regioni in cui gli stessi hanno sede. Nello specifico, per lo stabilimento di
Castiglione delle Stiviere subentra la Regione Lombardia, per quello di Reggio Emilia subentra
l’Emilia-Romagna, per quello di Montelupo Fiorentino la Toscana, per quello di Napoli e quello di
Aversa subentra la Campania per quello di Barcellona Pozzo di Gotto la Sicilia.
Contestualmente i Dipartimenti di salute mentale nel cui territorio di competenza insistono gli OPG, in
collaborazione con l’equipe dell’istituto, provvedono alla stesura di un programma operativo che
prevede:
• dimettere gli internati che hanno concluso la misura della sicurezza, con soluzioni concordate con
le Regioni interessate3, che devono prevedere forme di inclusione sociale adeguata, coinvolgendo
gli Enti locali di provenienza, le Aziende sanitarie interessate e i servizi sociali e sanitari delle
realtà di origine o di destinazione dei ricoverati da dimettere.
• riportare nelle carceri di provenienza i ricoverati in OPG per disturbi psichici sopravvenuti durante
l’esecuzione della pena. Questa azione è resa possibile solo dopo l’attivazione delle sezioni di cura
e riabilitazione, all’interno delle carceri.
• assicurare che i periziandi e gli osservandi (ex art. 112 c. 1 e c. 2 D.P.R. 230/2000) siano assegnati
nelle carceri ordinarie, naturalmente in sedi appropriate.
Questi primi provvedimenti avranno come conseguenza un primo e opportuno sfoltimento del carico di
internamento degli attuali OPG, il che rende possibile una migliore gestione personalizzata, un più
idoneo rapporto tra operatori e internati e una maggiore possibilità di programmare le ulteriori fasi
successive.
In una seconda fase, a distanza di un anno, si prevede una prima distribuzione degli attuali internati in
modo che ogni OPG, senza modificarne in modo sostanziale la capienza e la consistenza, si configuri
come la sede per ricoveri di internati delle Regioni limitrofe o comunque viciniori, in modo da stabilire
immediatamente rapporti di collaborazione preliminari per ulteriori fasi di avvicinamento degli
internati alle realtà geografiche di provenienza.
2 Va richiamata e valorizzata la sentenza costituzionale n. 253/2003 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art.
222 C. p. nella parte in cui non consente al giudice……di non adottare, in luogo dell’ospedale psichiatrico giudiziario, una
diversa misura di sicurezza prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate misure all’infermo di mente e a far fronte
alla pericolosità sociale.”
Tale misura, come la stessa sentenza spiega, può essere rappresentata dalla libertà vigilata, accompagnata dalla prescrizione
di un rapporto stabile e continuativo con il servizio psichiatrico territoriale. Si deve aggiungere che tale indicazione
costituzionale, dettata per l’OPG non può non valere, per le stesse ragioni, anche per la Casa di cura e custodia.
Sulla stessa linea si muove anche un’altra sentenza costituzionale, la n. 367/2004, che afferma la stessa possibilità di scelta
fra internamento e affidamento esterno ai servizi, per la misura di sicurezza provvisoria (OPG o casa cura e custodia) di cui
all’art. 206 C. p.
3Anche se inizialmente solo le Regioni in cui opera un OPG sono interessate alla gestione della struttura, è necessario che
ogni Regione italiana, nell’ambito dei propri atti di programmazione specifici, affronti la questione della cura, della
riabilitazione e dell’inclusione sociale delle persone che in stato di sofferenza psichica sono incorsi in una sentenza edittale
per reato commesso, sia stabilendo rapporti di collaborazione e di intesa con le Regioni impegnate nella gestione degli
OPG, sia mettendo in programma ed attuando i servizi e i presidi che si rendono necessari per dare risposte appropriate a
persone malate che presentano diversità cliniche e giuridiche. Il Piano regionale, insieme agli obiettivi di salute, deve definire gli strumenti organizzativi da realizzare nelle Aziende sanitarie che tengano conto dei problemi da affrontare e abbiano a riferimento le tipologie assistenziali determinate a livello nazionale.
In via orientativa,
• all’OPG di Castiglion delle Stiviere, saranno assegnati internati provenienti dal Piemonte, dalla
Val d’Aosta, dalla Liguria, oltre che naturalmente dalla Lombardia; considerando che tale
struttura è l’unica con una sezione femminile, ad essa verranno assegnate le internate
provenienti da tutte le regioni.
• all’OPG di Reggio Emilia, gli internati delle Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli V.
Giulia e Marche, oltre che dall’Emilia Romagna
• all’OPG di Montelupo Fiorentino, gli internati della Toscana, dell’Umbria, del Lazio e della
Sardegna;
• all’OPG di Aversa e all’OPG di S. Efremo di Napoli, gli internati della Campania,
dell’Abruzzo, del Molise, della Basilicata e della Puglia;
• all’OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, gli internati della Sicilia e della Calabria.
Tra la Regione titolare della competenza gestionale dell’OPG e le regioni limitrofe e/o viciniore
devono essere predisposti programmi di cura, di riabilitazione e di recupero sociale di ciascuno degli
internati prevedendo rapporti tra i diversi servizi sociali e sanitari utili e necessari per realizzare il
programma di ulteriore decentramento nelle Regioni di provenienza.
La terza fase, a distanza di due anni, si provvede alla restituzione ad ogni Regione italiana della quota
di internati in OPG di provenienza dai propri territori e dell’assunzione della responsabilità per la presa
in carico, attraverso programmi terapeutici e riabilitativi da attuarsi all’interno della struttura, anche in
preparazione alla dimissione e all’inserimento nel contesto sociale di appartenenza.
Le soluzioni possibili, compatibilmente con le risorse finanziarie, vanno dalle strutture OPG che
richiedono la vigilanza esterna a strutture di accoglienza e all’affido ai servizi psichiatrici e sociali
territoriali, sempre e comunque sotto la responsabilità assistenziale del Dipartimento di salute
mentale della Azienda sanitaria dove la struttura o il servizio è ubicato.
Tramite specifico Accordo in sede di Conferenza permanente fra lo Stato e le Regioni e Province
Autonome, vengono definite la tipologia assistenziale e le forme della sicurezza, gli standard di
organizzazione e i rapporti di collaborazione tra il responsabile sanitario e il responsabile della
sicurezza.
Nelle fasi transitorie, le persone affette da disturbi psichici cui a partire dal 1° gennaio 2008 è stata
applicata la misura di sicurezza saranno destinate alle sedi trattamentali più prossime alla residenza,
tenendo conto della fase attuativa del Progetto di regionalizzazione degli OPG e delle forme alternative
in essere per la esecuzione della misura di sicurezza.
Indicazioni sui modelli organizzativi
Nelle Aziende Sanitarie sul cui territorio sono presenti gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari
l’indicazione è di istituire, nell’ambito del Dipartimento di Salute Mentale, idonea struttura avente
autonomia organizzativa. La struttura , coordinata con gli altri servizi sanitari della Azienda sanitaria e
con i servizi sociali, deve avere funzioni di raccordo nei confronti delle Aziende sanitarie (regionali ed
extraregionali) di provenienza dei singoli internati ospitati presso gli OPG, al fine di concordare ed
attuare piani individualizzati di trattamento per il reinserimento dei pazienti nel territorio entro i tempi
previsti dalla misura di sicurezza comminata e favorire la continuità terapeutica.
In ogni Regione dove è ubicato un OPG deve essere realizzato uno specifico Accordo tra
l’Amministrazione penitenziaria e la Regione, con il quale sono definite le rispettive competenze nella
gestione della struttura, individuando le funzioni proprie del Responsabile dei servizi di cura e
riabilitazione e le funzioni di competenza dell’Amministrazione penitenziaria. L’accordo andrà rivisto
a cadenza annuale.
In detto accordo, sono stabiliti gli ambiti delle funzioni di sicurezza in base alle esigenze dei singoli
OPG, sono definite le modalità di intervento in casi di necessità ed urgenza, con la raccomandazione di
istituire presidi di sicurezza e vigilanza, preferibilmente, perimetrali o esterni ai reparti.
4
È comunque raccomandato l’avvio di apposite convenzioni tra Amministrazione Penitenziaria e le
Regioni al fine di consentire la regionalizzazione delle misure di sicurezza per infermi di mente.
Monitoraggio e valutazione
Il programma di superamento graduale degli OPG impegna, dunque, tanto l’Ordinamento penitenziario
che il sistema sanitario sia per le scelte di campo che esso richiede che per la sua applicazione nella
quotidianità degli atti amministrativi da assumere.
Questo richiede di determinare le forme della reciproca responsabilità e della sinergica collaborazione
a livello nazionale, regionale e locale, facendo tesoro delle esperienze positive di collaborazione
realizzate tra il Ministero della Giustizia e il Servizio sanitario nazionale su specifici problemi e su
diverse realtà regionali e locali.
Per tale scopo, deve essere attivato uno specifico gruppo di lavoro, sia all’interno di ogni Osservatorio
regionale, sia, a livello nazionale, all’interno del Tavolo di consultazione permanente presso la
Conferenza Unificata fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie Locali, previsto
nelle Linee guida per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e
degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale per il
monitoraggio del passaggio di competenze della sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale