STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – FINALITÀ ISTITUZIONALI

 

ORGANIZZAZIONE

ART.1) – È costituita una associazione culturale senza fini di lucro sotto la denominazione: “SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA E SANITÀ PENITENZIARIA – ONLUS Società scientifica” in breve: “S.I.M.S.PE. – ONLUS” Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

ART.2) – Scopo principale ed esclusivo dell’Associazione è collaborare con gli organi preposti allo svolgimento di attività nel settore della formazione e assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei confronti delle persone detenute ed internate. In particolare:- L’affermazione della specificità delle professioni sanitarie e delle tecniche riabilitative in ambito penitenziario;- Il progresso delle conoscenze in ambito sanitario penitenziario al fine di una maggiore acquisizione di competenza sulla materia, attraverso attività didattica e di ricerca;- La divulgazione delle conoscenze scientifiche, anche attraverso l’organizzazione di corsi, convegni e congressi; la realizzazione di eventi E.C.M. con finalità educative in ambito di medicina e sanità penitenziaria rivolti a tutti gli operatori della sanità che si occupano o intendano occuparsi di medicina e sanità penitenziaria;- La collaborazione con tutte le istituzioni sanitarie e non al fine di raggiungere i suddetti obiettivi;- L’osmosi con il mondo universitario per favorire lo studio delle materie sanitarie penitenziarie.- Tutte le altre attività sanitarie e socio-sanitarie per il miglioramento delle condizioni delle persone detenute ed internate.Le attività sanitarie e socio-sanitarie così come indicate sono esercitate esclusivamente per finalità di solidarietà sociale; in ogni caso non potrà svolgere attività che non siano espressamente previste dalla normativa vigente per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.3) – L’associazione ha sede in Viterbo in Via Santa Maria della Grotticella 65b.Essa può operare su tutto il territorio nazionale ed internazionale, nel rispetto delle norme vigenti, potrà aprire filiali, succursali, sedi secondarie, necessarie al raggiungimento delle finalità istituzionali. Ha durata fino al 31.12.2100.

ART.4) – L’associazione potrà partecipare sia ad altri organismi già costituiti, sia alla costituzione di altri Enti aventi finalità non incompatibili con quelle dell’Associazione.

FONDO COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI

ART.5) – Il fondo comune è costituito da mobili e immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire.

ART.6) – In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto per intero ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ovvero a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione prevista dalla normativa vigente in materia.

ART.7) – Le entrate sono costituite da:a) quote di ammissione dei soci;b) contributi annuali ed erogazioni liberali dei soci;c) eventuali contributi di Enti Pubblici e di qualsiasi altro genere;d) introiti di manifestazioni e/o eventi e di eventuali sottoscrizioni;e) entrate derivanti da eventuali lasciti o donazioni;f) contributi annuali da parte di aziende.Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione saranno per intero impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, anche in forme indirette, fra gli associati a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART.8) – L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo, ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.Il bilancio preventivo è annuale con previsioni pluriennali di spesa e deve essere approvato dall’Assemblea.Il bilancio consuntivo ed il conto economico sono presentati all’Assemblea per l’approvazione entro il 30 del mese di aprile, con relazione degli amministratori.

ART.9) – Soci dell’Associazione possono essere le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche e private.

ART.10) – Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo che si riserva insindacabilmente di deliberare o meno l’ammissione specificando:a) cognome, nome, data di nascita, residenza anagrafica, cittadinanza, codice fiscale, professione;b) il numero delle quote sociali che si propone di sottoscrivere;c) di conoscere ed accettare lo statuto sociale, le sue eventuali modifiche regolarmente approvate e l’eventuale regolamento interno.Deve altresì impegnarsi a versare la quota di ammissione e gli eventuali contributi annuali di cui all’art. 7 lett. a) e b) del presente Statuto.I soci che non presenteranno per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l’anno successivo.Non potranno in ogni caso frequentare i locali dell’associazione i soci non in regola con i versamenti periodici stabiliti.È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della quota degli associati per atto tra vivi e sono vietate le rivalutazioni della stessa.

ART.11) – Le categorie di soci sono le seguenti:a) Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva dell’Associazione.b) Soci Ordinari: coloro che pagano la quota di ammissione e il contributo annuale stabiliti dall’Associazione;c) Soci Sostenitori: coloro che contribuiscono con erogazioni liberali di importo superiore ai contributi annui fissati dal Consiglio Direttivo.

ART.12) – A tutti gli Associati sono riconosciuti identici diritti di partecipazione alla vita associativa, ad intervenire alle assemblea ed – per i maggiori d’età – aventi diritto di voto, ottemperando a tutti i medesimi obblighi statutari.In particolare, tutti gli Associati:- possono essere eletti alle cariche associative;- hanno diritto di voto, anche per delega, nell’Assemblea;- hanno diritto, ovvero sono tenuti, a prestare il lavoro preventivamente concordato;- hanno diritto a recedere dall’appartenenza all’Associazione;- sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a versare la quota annuale;- hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall’Associazione ed a frequentare i locali dell’Associazione medesima, secondo le modalità stabilite in un apposito regolamento interno.

ART.13) – La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità e per indegnità.La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, la indegnità verrà sancita dall’Assemblea dei Soci.

 

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

ART.14) – Organi dell’Associazione sono:a) l’Assemblea Generale dei soci;b) il Consiglio Direttivo;c) il Presidente e il Vice Presidente

ART.15) – L’Assemblea Generale dei soci, massimo organo deliberativo dell’associazione, si riunisce almeno una volta l’anno e comunque entro il 30 aprile su convocazione del Consiglio Direttivo per deliberare:a) sulla relazione del Presidente dell’Associazione;b) sul bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione;c) sulle modifiche dello Statuto SocIale e sui regolamenti interni;L’Assemblea delibera inoltre sui seguenti argomenti:a) sulla elezione del Presidente dell’Associazione;b) sull’ammontare della quota di ammissione e sul contributo annuale;c) sulla composizione e sulle proposte di scioglimento del Consiglio Direttivo;d) sullo scioglimento dell’Associazione;e) l’Assemblea dei soci viene, inoltre, convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta un terzo dei soci.f) L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

ART.16) – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale d’associazione; ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, anche più di un associato. La delega può essere conferita solamente al soci.

ART.17) – L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.L’Assemblea nomina il Segretario e se opportuno due scrutatori. Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene a cura del Consiglio direttivo mediante apposito avviso affisso presso la sede dell’Associazione o a mezzo avvisi postali o informatici. Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

ART.18) – Il Consiglio Direttivo viene eletto la prima volta in sede di costituzione e successivamente dall’Assemblea generale dei soci.Si compone del Presidente, nominato dallo stesso Consiglio e dai Consiglieri.I membri del Consiglio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.Il Consiglio nomina nel proprio seno il Tesoriere e il Segretario. Nell’ipotesi di dimissioni o di recesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

ART.19) – Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione dell’Associazione.Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sociale e amministrativa dell’Associazione e su quant’altro stabilito dallo Statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’adesione all’ordine del giorno può essere anche convalidata senza la necessità della presenza fisica ovvero a mezzo postale o informatico. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal presidente, in mancanza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.20) – La rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti Pubblici e privati spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, ferma restando la solidale responsabilità di tutti i componenti il Consiglio per gli atti da questi deliberati e compiuti.

ART.21) – Lo scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, la quale determinerà la destinazione del fondo comune disponibile al momento dello scioglimento, a favore di altro organismo avente finalità analoghe ovvero di pubblica utilità non avente fine di lucro fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.22) – Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dalla legislazione vigente.

Firmato:

  • Giulio Starnini
  • Enrico Giuliani
  • Maria Margherita Biele
  • Maria Pia Tozzi
  • Roberto Monarca
  • Sergio Babudieri
  • Fabrizio Fortini Notaio
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